Art. 5.
(Consiglio nazionale dei giovani).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Consiglio nazionale dei giovani (CNG).
      2. Il CNG è organo consultivo di rappresentanza dei giovani e svolge, anche in cofinanziamento con soggetti terzi privati o pubblici, i seguenti compiti:

          a) esprime pareri sui contenuti del Piano nonché sui disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani; l'assunzione del predetto parere è obbligatoria ma non vincolante;

          b) partecipa, con propri delegati, a forum associativi internazionali;

          c) favorisce la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello regionale e locale;

          d) promuove indagini, ricerche, convegni ed altre iniziative di studio, di documentazione e di divulgazione sulla partecipazione e sulla rappresentanza dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali e negli organismi rappresentativi scolastici e universitari, sulle attività delle realtà associative ed aggregate, sulle attività dell'Agenzia ed in generale sull'attuazione della presente legge e su ogni iniziativa di interesse per i giovani promossa da istituzioni pubbliche e private a livello locale, nazionale ed internazionale;

          e) designa propri giovani rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali con competenza in materia di politiche giovanili;

 

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          f) entro il termine di un mese dalla richiesta, designa i propri componenti all'interno dell'Agenzia;

          g) nomina propri rappresentanti all'interno di ogni organismo nazionale competente per l'attuazione dei programmi europei per i giovani.

      3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione e al funzionamento del CNG, in modo da assicurare la rappresentanza e l'attivo contributo:

          a) delle associazioni nazionali e delle aggregazioni di giovani, delle associazioni studentesche, delle organizzazioni giovanili di volontariato, delle organizzazioni giovanili di partito, delle associazioni culturali giovanili, delle associazioni ambientaliste giovanili, delle associazioni sportive giovanili, delle associazioni giovanili a carattere religioso e delle associazioni rappresentative delle giovani minoranze etniche, purché presenti attivamente in almeno un quarto delle regioni italiane;

          b) dei coordinamenti delle attività di cui alla lettera a) e delle sezioni nazionali funzionalmente autonome di associazioni e coordinamenti internazionali;

          c) degli organismi rappresentativi dei giovani, istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) dei forum dei giovani delle città metropolitane, ove istituiti;

          e) del Consiglio nazionale degli studenti universitari;

          f) della Consulta giovani del CNEL;

          g) del coordinamento delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

          h) degli altri organismi rappresentativi dei giovani, costituiti successivamente

 

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alla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle finalità della medesima.

      4. Qualora costituiti ed attivi da almeno due anni, i soggetti di cui al comma 3, lettera a), sono ammessi a partecipare alle attività ed alle sedute del CNG, senza diritto di voto. In ogni caso, possono essere ammesse al CNG solo le associazioni, le organizzazioni e le aggregazioni composte a maggioranza assoluta da giovani di età non superiore a trenta anni, il cui statuto o regolamento interno è ispirato a princìpi di democraticità, con carattere di elettività degli eventuali organi dirigenti e con assenza di fini di lucro.
      5. Le spese per il funzionamento del CNG sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 3, nei limiti della percentuale del 5 per cento riservata al medesimo CNG, al sensi del comma 3 dello stesso articolo. Ai componenti del CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.